(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 61 del 16 marzo 2018) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Oggetto, finalita' e obiettivi 1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunita', nonche' alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica. 2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di: a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale; b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali; c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacita' e delle attivita' imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale, nel piu' ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit; d) valorizzare la creativita' e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti; e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale; f) promuovere l'educazione all'ascolto; g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilita' o in condizione di svantaggio individuale o sociale; h) promuovere la cultura della legalita' e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili); i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia). 3. In attuazione dei principi stabiliti all'art. 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attivita' musicali rivestono carattere di utilita' sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).