(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 61 del 16 marzo 2018) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis); 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto, finalita' e obiettivi 
 
  1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione
culturale, di  aggregazione  sociale  e  inclusione,  di  espressione
artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla  crescita
delle persone e delle comunita',  nonche'  alla  realizzazione  della
strategia  europea  per  una  crescita  intelligente,  sostenibile  e
inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la  pratica  e  l'educazione
musicale, la sua  integrazione  con  la  programmazione  dell'offerta
d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione,
l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e  di
promozione della musica. 
  2. Per lo  sviluppo  e  il  rafforzamento  dei  sistemi  formativi,
produttivi, distributivi,  promozionali  e  di  ricerca,  la  Regione
integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti  settoriali
interessati, al fine di: 
    a) sostenere  la  qualificazione  dell'offerta  di  educazione  e
formazione musicale; 
    b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali; 
    c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacita' e delle
attivita' imprenditoriali,  in  particolare  giovanili,  nel  settore
musicale, nel piu' ampio contesto delle  politiche  per  la  crescita
delle industrie culturali e creative sia in  ambito  profit  che  non
profit; 
    d) valorizzare la creativita' e i talenti degli artisti  e  delle
formazioni emergenti; 
    e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare
della musica contemporanea originale; 
    f) promuovere l'educazione all'ascolto; 
    g) promuovere l'inclusione delle persone  con  disabilita'  o  in
condizione di svantaggio individuale o sociale; 
    h) promuovere la cultura della  legalita'  e  dei  diritti  degli
autori, degli  artisti,  dei  professionisti  e  dei  lavoratori  del
settore musicale, anche ai sensi della  legge  regionale  28  ottobre
2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e  per  la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili); 
    i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di  distribuzione
promozione e formazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) della
legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo
e deleghe al Governo per il riordino della materia). 
  3. In attuazione dei principi stabiliti all'art. 1 della  legge  n.
175 del 2017, l'organizzazione e la gestione  di  attivita'  musicali
rivestono carattere di utilita' sociale, anche ai sensi della legge 6
giugno 2016, n. 106 (Delega al  Governo  per  la  riforma  del  Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale).